Le vaccinazioni obbligatorie

Corte cost., sent. n. 5/2018 – non irragionevolezza dell’intervento normativo che ha esteso a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie in Italia
Con sentenza n. 5/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa che ha ampliato il numero di vaccinazioni obbligatorie (d.l. n. 73/2017 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e successive modificazioni introdotte in sede di conversione con legge n. 119/2017), sollevate dalla Regione Veneto.





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Le motivazioni dei due ricorsi presentati dal Veneto sono:
1) violazione dell’art. 77, in combinato disposto con gli artt. 117, co. 3 e 4 e 118, in quanto il decreto-legge sarebbe stato emanato in assenza di una reale emergenza sanitaria che giustificasse l’intervento del Governo.
2) Violazione artt. 2, 3, 32 Costituzione, in quanto avrebbe favorito la tutela della salute, collettiva e individuale, a scapito del diritto di autodeterminazione personale in materia sanitaria.
3) Violazione artt. 81, co. 3 e 119, co. 1 e 4, ovvero mancata previsione di copertura dei maggiori oneri finanziari regionali connessi alle vaccinazioni divenute obbligatorie.
Già dalla premessa si desume il ritardo accumulato nell’adeguamento della normativa vaccinale in Italia che risale ad una legge del 1939:
Nel preambolo del decreto-legge, è affermata la «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale»; nonché la necessità di «garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea».
Su queste premesse, l’art. 1, comma 1, prevede, per i minori fino a sedici anni di età, dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Di queste, otto (anti-pertosse, Haemophilus influenzae di tipo B, meningococcica di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella) non erano previste dalla normativa previgente (legge 6 giugno 1939, n. 891, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica»; legge 5 marzo 1963, n. 292, recante «Vaccinazione antitetanica obbligatoria»; legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»; legge 27 maggio 1991, n. 165, recante «Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B»).

NEL MERITO
1. Per le questioni sollevate in riferimento all’art. 77, la Regione ha effettuato una indebita sovrapposizione concettuale tra urgenza del provvedere ed emergenza sanitaria.
2. Le questioni sollevate in relazione alle garanzie costituzionali dell’autonomia legislativa e amministrativa regionale sono per gli artt. artt. 5 e 118 Cost. inammissibili per carenza e genericità della motivazione, per gli art. 117, co. 3 e 4 infondate perché debbono ritenersi chiaramente prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato (principi fondamentali in materia di tutela della salute, livelli essenziali di assistenza, profilassi internazionale e norme generali sull’istruzione), rispetto alle competenze Regionali.
3. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. sono inammissibili, per carenza assoluta di motivazione. Non è, infatti, spiegato come e in quale misura il cambiamento dovuto alla nuova normativa rischierebbe di compromettere l’efficienza dei servizi sanitari, scolastici ed educativi, «come apoditticamente affermato nei ricorsi».
4. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. non sono fondate. L’intervento del legislatore, alla luce del contesto epidemiologico descritto, non può essere censurato sul piano della ragionevolezza, per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti.

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