NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Ufficio II
N. 5403 bis

Roma, 24 gennaio 2005

A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto:

Infortunio in itinere. Interruzioni non necessitate del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 1 del 10 gennaio 2005.

Con ordinanza del 29 aprile 2003, il Tribunale di Trento ha sollevato eccezione di incostituzionalità con riferimento all’articolo 2, terzo comma, del D.P.R. n.1124/1965, integrato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, nella parte in cui esclude dalla copertura assicurativa ogni interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Con la recente ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice rimettente ritenendo che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’interruzione e non si pone al fuori della copertura assicurativa.

Sulla problematica affrontata dalla Corte, l’Istituto si era già espresso con le “Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere” del 15 giugno 1998, dove, al punto 4.1.2. C, si afferma che “ […] brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi), […] non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari”.

Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, le suddette istruzioni devono ritenersi integrate nel senso che le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

Le Unità Territoriali sono pertanto invitate ad uniformarsi a tale nuovo orientamento giurisprudenziale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Paolo Vaccarella)